Art. 23.
(Interventi per la scuola).

      1. Al fine di favorire il miglioramento della formazione psicofisica degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro

 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede ad attivare un modello organizzativo della programmazione dei corsi scolastici in cui sia assicurato il raddoppio delle ore attualmente dedicate all'insegnamento dell'educazione fisica e alla pratica sportiva.
      2. Ai fini della più ampia diffusione delle opportunità di partecipazione ai progetti di interscambio e di cooperazione culturale in ambito europeo nel settore dell'istruzione, adottato con decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, è stanziata la somma aggiuntiva di 50 milioni di euro per il finanziamento del programma d'azione comunitaria «Socrates».